protocollo di comportamento in caso di trascrizioni mortis causa


 

Not. Paolo Forti, pforti@notariato.it

27.12.2001


In data 16.10.2001 è stato approvato dal CNN lo studio n. 3475 a firma del professor Tondo in materia di trascrizione mortis causa.

 

Lo studio, sollecitato ed atteso dopo veementi polemiche sulla Lista Sigillo, conferma:


-   la legittimità e necessarietà di provvedere alla trascrizione anche in base ad un atto notarile del chiamato nel possesso dei beni ereditari, successivo alla scadenza dei termini di cui all'art. 485 c.c.; non ostando in nessun modo l'eventuale già intervenuto acquisto dell'eredità;

-   la necessità di procedere a trascrizione dell'acquisto del legato di abitazione ex art. 540 c.c.; consigliando l'utilizzo di una "dichiarazione
adesiva da parte del coniuge interessato".


Circa l'obbligatorietà o meno dell'esecuzione delle predette formalità a cura del notaio, non ritenendosi pacificamente ed
incontrovertibilmente applicabile l'articolo 2671, c.c., alle trascrizioni mortis causa, si delinea una gradazione di obbligatorietà/responsabilità per l'ufficiale rogante:

 

1.      nel caso di un atto che abbia per oggetto un bene di provenienza non immediatamente ereditaria, ma per il quale si riscontri nel corso dell'esame ipotecario ventennale un difetto di trascrizione mortis causa, il notaio avrebbe quantomeno l'obbligo di informare le parti circa i rischi da tale omissione derivanti; fermo restando che sarebbe assolutamente opportuno che la trascrizione venisse eseguita;

 

2.      nel caso di un atto che abbia per oggetto un bene di immediata provenienza ereditaria (divisione o alienazione di bene ereditato), il notaio avrebbe l'obbligo di procedere alle trascrizioni mortis causa; tale obbligo deriverebbe in parte dall'articolo 2671, c.c., in parte dai principi generali che regolano la trascrizione immobiliare e la istituzionale funzione notarile.


E’ consigliabile richiedere alle parti che non intendono procedere alla trascrizione quanto meno un formale esonero scritto dal
compimento di tale formalità: anche alla luce della particolare severità della polizza assicurativa in merito agli adempimenti connessi agli atti immobiliari.